Art. 36.
(Norme transitorie).

      1. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37, il Governo definisce un regime agevolato dei requisiti associativi stabiliti ai sensi dell'articolo 35 a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che riguardano professioni che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della presente legge.
      2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione

 

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dal registro. A tale fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del medesimo articolo 35 sono tenute a presentare apposita domanda di iscrizione almeno sei mesi prima del termine di cui al periodo precedente
      3. In sede di prima applicazione, ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equipollente, ai fini dei mantenimento dell'iscrizione all'associazione.